Certificazioni Energetiche

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Certificazioni

Energetiche

È una procedura di valutazione volta a promuovere il miglioramento del rendimento energetico degli edifici, grazie alla informazione fornita ai proprietari e utilizzatori, dei suoi consumi energetici richiesti per mantenere un determinato clima interno.

Essa fa parte delle misure volte alla tutela dell’ambiente, sia per un conseguente freno all’utilizzo delle risorse naturali, sia per un desiderabile contenimento delle emissioni clima alteranti. Si tratta di un documento redatto da un tecnico abilitato, chiamato certificatore energetico, che tiene conto della caratteristiche architettoniche dell’edificio, dei prospetti, della zona climatica, dell’affaccio delle singole facciate, del tipo di riscaldamento e di tutto ciò che può influire sui consumi energetici.

Gli obbiettivi della certificazione energetica

  • Migliorare la trasparenza del mercato immobiliare fornendo agli acquirenti e ai locatari di immobili un’informazione oggettiva e trasparente delle caratteristiche e delle spese energetiche dell’immobile.
  • Informare e rendere coscienti i proprietari degli immobili del più probabile costo energetico relativo alla conduzione del proprio “sistema edilizio” e incoraggiare interventi migliorativi dell’efficienza energetica della propria abitazione mediante consigli che abbiano un corretto rapporto costi/benefici.
  • La certificazione consente agli interessati di ottenere dal fornitore/venditore di un immobile informazioni affidabili sui probabili costi di conduzione il cui calcolo si basa su condizioni climatiche e di utilizzo standard.
  • L’acquirente deve poter valutare se gli conviene acquistare un immobile dal costo maggiore ma migliore dal punto di vista della gestione e manutenzione.
  • Anche i produttori e i progettisti possono confrontarsi in tema di qualità edilizia offerta.
  • I proprietari che apportano miglioramenti energetici importanti ma poco visibili, come isolamenti termici di pareti, tetti, etc., possono veder riconosciuti i loro investimenti con un aumento del valore del proprio immobile.

IL Rilascio Attestati di Prestazione Energetica APE viene redatto ai sensi L90/2013 con decreti attuativi DM 26 giugno 2015;

Sono esclusi dalla certificazione energetica

Sono esclusi dall’obbligo di dotazione dell’attestato di prestazione energetica i seguenti casi:
a) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati (art. 3, c. 3, lett.
d) del decreto legislativo);
b) edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati o raffrescati per esigenze del
processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti
utilizzabili (art. 3, c. 3, lett. b) del decreto legislativo) ovvero quando il loro utilizzo e/o le
attività svolte al loro interno non ne prevedano il riscaldamento o la climatizzazione;
c) gli edifici agricoli, o rurali, non residenziali, sprovvisti di impianti di climatizzazione (art. 3, c.
3, lett. c) del decreto legislativo);
d) gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della
destinazione d’uso di cui all’articolo 3, D.P.R. 26.8.1993, n. 412, il cui utilizzo standard non
prevede l’installazione e l’impiego di sistemi tecnici, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi
multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, (art. 3, c. 3, lett. e)
del decreto legislativo). L’attestato di prestazione energetica è, peraltro, richiesto con riguardo
alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili ai fini della
valutazione di efficienza energetica (art. 3, c. 3-ter, del decreto legislativo);
e) gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose, (art. 3, c. 3, lett. f) del
decreto legislativo);
f) i ruderi, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile;
g) i fabbricati in costruzione per i quali non si disponga dell’abitabilità o dell’agibilità al momento
della compravendita, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile. In
particolare si fa riferimento:
– agli immobili venduti nello stato di “scheletro strutturale”, cioè privi di tutte le pareti
verticali esterne o di elementi dell’involucro edilizio;
– agli immobili venduti “al rustico”, cioè privi delle rifiniture e degli impianti tecnologici;
l) i manufatti, comunque, non riconducibili alla definizione di edificio dettata dall’art. 2 lett. a) del
decreto legislativo (manufatti cioè non qualificabili come “sistemi costituiti dalle strutture
edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che
ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano
stabilmente al suo interno”) (ad esempio: una piscina all’aperto, una serra non realizzata con
strutture edilizie, ecc.).

Per le lettere da F a L, resta fermo l’obbligo di presentazione, prima dell’inizio dei lavori di
completamento, di una nuova relazione tecnica di progetto attestante il rispetto delle norme per
l’efficienza energetica degli edifici in vigore alla data di presentazione della richiesta del permesso
di costruire, o denuncia di inizio attività, comunque denominato, che, ai sensi di quanto disposto al
paragrafo 2.2, dell’Allegato 1 del decreto requisiti minimi, il proprietario dell’edificio, o chi ne ha
titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti contestualmente alla denuncia
dell’inizio dei lavori.

Rispondenza tra categoriecatastali degli edifici e classificazione generale edifici per categoria secondo DPR

Categoria catastale degli edifici per categoria secondo il DPR 412/93 Classificazione generale degli edifici
A/1 Abitazione di tipo signorile E.1 (1) o E.1 (2)
A/2 Abitazione di tipo civile E.1 (1) o E.1 (2)
A/3 Abitazione di tipo economico E.1 (1) o E.1 (2)
A/4 Abitazione di tipo popolare E.1 (1) o E.1 (2)
A/5 Abitazione di tipo ultrapopolare E.1 (1) o E.1 (2)
A/6 Abitazione di tipo rurale E.1 (1) o E.1 (2)
A/7 Abitazione in villini E.1 (1) o E.1 (2)
A/7 Abitazione in villini E.1 (1) o E.1 (2)
A/7 Abitazione in villini E.1 (1) o E.1 (2)
A/8 Abitazione in ville E.1 (1) o E.1 (2)
A/9 Castelli, palazzi di pregio artistico o storico E.1 (1) o E.1 (2)
A/10 Uffici e/o studi privati E.1 (1) o E.1 (2)
A/10 Uffici e/o studi privati E.2
A/11 Abitazioni o alloggi tipici dei luoghi

(es. rifugi, baite, trulli, ecc.)
E.1 (1) o E.1 (2)
B/1 Collegi, convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi,

ospizi, seminari, caserme, conventi
E.1 (1)
B/2 Case di cura e ospedali E.3
B/3 Riformatori e prigioni E.1 (1)
B/4 Uffici pubblici E.2
B/5 Scuole e/o laboratori scientifici E.7
B/6 Pinacoteche, biblioteche, musei, gallerie d’arte,B/6 Pinacoteche, biblioteche, musei, gallerie d’arte,

accademie che non hanno sede nella categoria A/9
E.4 (2)
B/7 Cappelle ed oratori non destinati all’esercizio pubblico del culto E.4 (2)
B/8 Magazzini sotterranei per depositi di derrate E.8
C/1 Negozi e botteghe E.5 o E.4 (3)
C/2 Magazzini e locali di deposito No alla Certificazione Energetica
C/3 Laboratori e locali di deposito E.8 / controversa, se deposito No C.E.
C/4 Fabbricati per arti e mestieri E.8
C/6 Stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse No alla Certificazione Energetica
D/1 Opificic E.8
D/2 Alberghi e pensioni E.1 (3)
D/3 Teatri, cinema, sale per concerti / spettacoli e simili E.4 (1)
D/4 Case di cura ed ospedali E.3
D/5 Istituti di credito, cambio ed assicurazione E.2
D/6 Fabbricati e locali per attività sportive E.6 (1) – E.6 (2) – E.6 (3)
D/7 Fabbricati costruiti o comunque adattati per le

speciali esigenze legate ad una attività industriale e non

suscettibili di diversa utilizzazione se non con radicali

trasformazioni
E.8
D/8 Fabbricati costruiti o comunque adattati per

speciali esigenze di una attività commerciale e non

suscettibili di diversa utilizzazione se non con radicali

trasformazioni
E.5
D/10 Residence E.1 (3)
D/11 Scuole e/o laboratori scientifici privati E.7

Obbligo attestato di prestazione energetica

  • Compravendita: trasferimenti a titolo oneroso (es. rogito, permuta)
  • Donazione: trasferimenti a titolo gratuito
  • Affitto di edifici o singole unità immobiliari
  • Annunci di vendita o affitto di unità immobiliari (per determinare l’indice di prestazione energetica)
  • Edifici di nuova costruzione al termine dei lavori.
  • Ristrutturazione importante quando i lavori insistono su oltre il 25% della superficie dell’involucro (pareti e tetti) dell’intero edificio.
  • Edifici pubblici ed aperti al pubblico.
  • Per tutti i contratti nuovi o rinnovati per gestione degli impianti termici o di climatizzazione di edifici pubblici.

Per le lettere da F a L, resta fermo l’obbligo di presentazione, prima dell’inizio dei lavori di
completamento, di una nuova relazione tecnica di progetto attestante il rispetto delle norme per
l’efficienza energetica degli edifici in vigore alla data di presentazione della richiesta del permesso
di costruire, o denuncia di inizio attività, comunque denominato, che, ai sensi di quanto disposto al
paragrafo 2.2, dell’Allegato 1 del decreto requisiti minimi, il proprietario dell’edificio, o chi ne ha
titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti contestualmente alla denuncia
dell’inizio dei lavori.

Il servizio rilascio attestato di prestazione energetica(APE) comprende:

  • Sopralluogo sul posto DM 26 giugno 2015 art. 4 comma 6)
  • Rilievo dimensionale dell’unità immobiliare da certificare
  • Verifica tipologia superfici opache, vetrate, zone climatiche a confine
  • Verifica impianto di riscaldamento con acquisizione dati relativi a tipologia di generatore, sistema di emissione (radiatori, ventilconvettori, pavimento radiante ……) sistema di regolazione climatica ambiente (termostato, cronotermostato, valvole termostatiche ..…)
  • Verifica libretti d’impianto come previsto DM 26 giugno 2015 art. 4 comma 3
  • Verifica presenza fonti rinnovabili con acquisizione dati tecnici
  • Redazione Attestato di Prestazione Energetica “APE” conforme a quanto previsto da DM 26 giugno 2015 Linee Guida Nazionali per la certificazione energetica degli edifici
  • Simulazione di interventi migliorativi (DM 26 giugno 2015 art. 4 comma 4 punto g)
  • Invio telematico allo sportello energia di competenza e al rispettivo Comune di Appartenenza con reperimento numeri di protocollo o identificativi PEC
  • N° 3 copie certificazioni in formato cartaceo per il cliente, e stampa annuncio commerciale

Oltre alla Certificazione Energetica lo studio è in grado di offrire anche il servizio Indagini termografiche per meglio programmare eventuali interventi di ristrutturazione con riqualificazione energetica